L'iter canonico prevede che colui che avanza la richiesta per ottenere la dichiarazione di nullità del proprio matrimonio (parte attrice) deve presentare, mediante avvocato, un esposto (detto libello) al Tribunale competente, dove indica i fatti e le prova che dimostrano, a suo parere della parte, che sussistono i requisiti di nullità. Una volta ammesso il libello, il Presidente del Tribunale (il tribunale è presieduta da tre giudici) cita l'avvocato della parte attrice, di quella convenuta e il Difensore del vincolo per quello che viene chiamato la CONCORDANZA DEL DUBBIO; quello che si svolge in realtà è una breve riunione riunita allo scopo di individuare, se esistono, i reali motivi per i quali viene chiesta la nullità. Durante la seduta (o anche tramite una scrittura), la parte convenuta dichiarerà al tribunale, le intenzioni e, possibilimente, i testi (se vuole presentarli) o documenti utili al dibattimento in oggetto e chiedere al presidente qualsiasi informazione inerente.
Terminata questa fase si procede all'interrogatorio RIGOROSAMENTE SEPARATO DELLE DUE PARTI anche mediante i testi indicati da entrambi le parti nonchè, conseguentemente alla raccolta del materiale utile alla causa, e se necessario o richiesto, si svolgerà una eventuale perizia.
Conclusa l'instruttoria, il presidente del tribunale ordina la pubblicazione degli atti: da questo momento la parte convenuta (se non ha richiesto l'assistenza del proprio legale - altrimenti questo compito spetterà all'avvocato) potrà prendere visione di quanto è emerso nell'interrogatorio d di fare nuove istanze e richieste se comprovate da motivazioni reali e opportune. Da tener presente che questa facoltà spetta alla parte convenuta solo se questa ha deposto durante la causa.
Finita ogni nuova indagine eventualmente richiesta dalla parte convenuta, si procede alla CONCLUSIONE IN CAUSA; con questa atto termina la fase istruttoria.
Gli avvocati delle parti e il Difensore del vincolo studieranno gli atti e metteranno per iscritto tutte le motivazione utile alla vittoria del dibattimento (pro o contro a seconda del ruolo che ricoprono).
Alla fine il Presidente fissa il giorno e l'ora in cui il tribunale (composto dai tre giudici) si riuniranno per la decisione finale. Emesso il verdetto, uno dei tre giudici scriverà la sentenza che verrà poi notificata alle parti.
Contro la sentenza affermativa la parte convenuta o il difensore del vincolo possono eventualmente appellarsi, entro 15 giorni dalla notifica al Tribunale Superiore d'appello.